Art. 7.
(Defiscalizzazione).

      1. Le risorse destinate da strutture pubbliche o private in favore delle attività di ricerca sanitaria, di formazione sanitaria e per il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca scientifica in ambito sanitario sono esenti da imposte o tasse. Con decreto del Ministro della salute sono determinate le modalità per prevedere la compartecipazione delle strutture pubbliche o private di cui al precedente periodo agli utili conseguiti dai soggetti cui sono destinate le risorse di cui al medesimo periodo.